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Rinnovo esenzioni da reddito e modifica dei codici delle esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica

    ATTENZIONE: partire dal 22 luglio 2019 sarà possibile autocertificare in farmacia, oltre alle esenzioni E30 ed E40, anche le esenzioni E02, E12 ed E13: vedi avviso

     

    Le esenzioni per reddito dal ticket sanitario E02 ed E12 (disoccupazione) - E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni dal ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) - E40 (malattia rara) da quest'anno avranno scadenza annuale (il termine di scadenza, solo per il 2019 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre), salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio: perdita dello status di disoccupato). Gli aventi diritto dovranno pertanto provvedere, entro il termine previsto o comunque prima di recarsi dal proprio medico per la prescrizione, al rinnovo della propria esenzione:

    • presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
    • presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40);
    • online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni.

    A partire da quest’anno, inoltre, le esenzioni con codice E14 (ticket farmaceutico) ed E15 (super ticket) vengono attribuite e rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come già avviene per le esenzioni nazionali con codice E01, E03, E04 e per l’esenzione regionale E05. In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle suddette esenzioni potrà presentare un’autocertificazione con le suddette modalità. La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale.

    Dal 4 marzo 2019 le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state modificate (ad es., per la specialistica ambulatoriale, la codifica dell’esenzione per invalidità IC31 è diventata C01). I cittadini già in possesso di un'esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessità di recarsi immediatamente presso i competenti Uffici per la sostituzione dell'attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce l'Anagrafe Regionale delle persone assistite ha già effettuato una transcodifica automatica dei codici. La sostituzione dell'attestato di esenzione con apposta la nuova codifica è invece rilevante solo per il riconoscimento del diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea assenza del collegamento SISS in Strutture Sanitarie Lombarde. Il codice di esenzione attribuito al cittadino è comunque sempre verificabile in Anagrafe Regionale da parte del medico prescrittore.

     

    Allegati

    Ultimo aggiornamento 23/07/2019